STATUTO GRUPPO STORICO ARZBERG
VALLE DI NON – APS-ETS
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
1. L’Associazione non riconosciuta denominata "Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non" di
seguito indicata anche come “Associazione” è regolata dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice
Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS e
ad avvenuta iscrizione, l’Associazione diventerà “Gruppo Storico Culturale Arzberg-Valle di Non-
APS - ETS”.
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Novella. Essa può operare con le sue attività
anche presso altre sedi.
Art. 2 – FINALITA’ E ATTIVITA’
1. L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e fonda la propria
attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia
e della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione ha come finalità e obiettivo il sostegno e la diffusione della
cultura in ambito storico sul territorio e la promozione e salvaguardia dei valori e beni culturali
e sociali della realtà regionale. Al fine di raggiungere le finalità sopra menzionate,
l’Associazione ha come attività primaria: promuovere e valorizzare siti storici-culturali, attività
teatrale, rievocazioni storiche, sfilate e presenze in costume storico.
3. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività preordinate e conseguenti a quelle sopra
definite e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od opportune per la
realizzazione degli scopi sociali.
4. L’Associazione aderisce alle Federazioni provinciali del proprio ambito culturale di
riferimento.
Art.3 – Durata
1. La durata dell’ associazione è Illimitata. La chiusura dell’ Associazione e il termine della
sua attività potranno essere deliberati solo dall’ assemblea dei soci giusta l’ art. 10 comma 5.
Art.4 – Ammissione
1. Sono membri e soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che
partecipano alle attività.
2. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato un
particolare contributo all’ attività dell’ Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha
voluto assegnare questo riconoscimento. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale ed hanno
diritto di assistere alle assemblee come uditori.
3. Il socio dovrà accettare il presente Statuto e il Regolamento redatto e aggiornato dal
Consiglio Direttivo.
4. Il socio minorenne è rappresentato dal genitore o tutore legale.
5. Ai soci ordinari è richiesto il versamento di una quota annuale che il Consiglio Direttivo deciderà in base al costo dell’ assicurazione individuale e le affiliazioni.
6. La qualifica di socio non è trasmissibile.
Art. 5- Diritto dei Soci
1. Tutti i soci godono, al momento dell’ ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee
sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo; il diritto di voto spetta agli associati maggiori
di età per le modifiche dello Statuto, nonché per la nomina dell’ organo direttivo dell’
associazione.
2. La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziative dell’ Associazione, secondo le
modalità stabilite nell’ apposito regolamento.
Art.6- Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari
1. I soci cessano di appartenere all’ Associazione nei seguenti casi:
a) Per dimissione volontaria.
b) Per scioglimento dell’ associazione.
c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il
socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’
Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell’ Associazione.
d) Per totale inattività per un periodo superiore a tre anni, giudicata dal Consiglio Direttivo.
e) Per inadempienza nel versamento della quota annuale.
2. Il Consiglio Direttivo può emanare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei
soci che adottino un contegno contrario alle regole dell’ Associazione o del corretto
comportamento.
a) Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
3. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte
all’ Assemblea ordinaria dei soci.
4. Il socio espulso non può più essere ammesso.
5. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità
associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7 – ORGANI
1. Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
Art.8- Assemblea
1. L’ assemblea generale dei soci è il massimo organo dell’ Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie.
Art.9- Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il
versamento della quota annuale.
2. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.
Art.10- Compiti dell’ Assemblea
1. La convocazione dell’ Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una
volta l’ anno entro quattro mesi dell’ esercizio sociale.
2. La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affisione di
avviso nella sede dell’ Associazione e contestuale invito scritto ai soci.
3. L’ Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
a) Relazione del Presidente sull’ attività svolta e su quella programmatica.
b) Bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
c) Elezione del Consiglio Direttivo
d) Nomina dei scrutatori tra i soci maggiorenni.
e) Ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo.
f) Qualsiasi altra materia nell’ ordine del giorno che non rientri nell’ Assemblea straordinaria
4. Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
a) Modifiche da apportare allo Statuto.
b) Scioglimento dell’ Associazione.
Art. 11 – Validità dell’Assemblea
1. L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con un voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
2. La convocazione dell’ Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo
con maggioranza dei due terzi dei membri ovvero ¼ dei soci. I richiedenti dovranno presentare
richiesta scritta al Presidente dell’ Associazione indicando l’ ordine del giorno proposto. In ogni
caso l’ Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
3. L’ Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti
due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera il voto favorevole la maggioranza dei
presenti.
4. Trascorsa un’ ora dalla prima convocazione tanto l’ Assembla ordinaria che l’ Assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le
deliberazioni sono validamente favorevoli dalla maggioranza dei presenti.
5. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei soci.
Art.12- Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a dodici membri con età
maggiorenne, eletti dall’ Assemblea.
2. Gli eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
4. Il Consiglio Direttivo e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità preverrà il
voto del Presidente.
5. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’ incarico.
Art.13- Dimissioni
1. Se per qualsiasi ragione, durante l’ esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i
rimanenti provvederanno a far subentrare il primo dei membri non eletti. I subentranti resteranno
in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni
o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art.14- Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure
se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.
Art. 15- Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono del Consiglio Direttivo:
a) Eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
b) Deliberare le ammissioni dei Soci.
c) Apportare il programma dell’ attività sociale.
d) Redigere la bozza di bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’ Assemblea.
e) Attuare le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento e le decisioni dell’ Assemblea dei
soci.
f) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l’ Assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci.
g) Nominare soci onorari.
h) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’ attività.
i) Decidere se aderire o meno ad Associazioni di carattere nazionale, interprovinciale o
regionale aventi gli stessi scopi.
j) Decidere se aderire o meno a gemellaggi con Associazioni di carattere nazionale,
interprovinciale o regionale aventi gli stessi scopi.
k) Disporre per la migliore organizzazione interna anche come forma educativa, sociale e di
costume.
Art.16- Il Bilancio
1. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio preventivo e consuntivo dell’ anno sociale.
2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economica- finanziaria dell’ Associazione.
Art. 17- Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ Associazione, presiede l’ Assemblea dei soci ed
il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può dare delega
di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, morte del
Presidente, il Consiglio Direttivo si attiverà ad eleggere un nuovo Presidente fra i suoi membri,
il quale scadrà a fine consigliatura. Dura in carica cinque anni.
Art.18- Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo assumendone la rappresentanza dell’ Associazione a tutti gli effetti ed in quelle
mansioni nella quali sia espressamente delegato. Dura in carica cinque anni.
Art. 19 Il Segretario
1. Il Segretario redige i verbali di ogni assemblea e direttivi.
2. Dura in carica cinque anni.
Art. 20 Anno Sociale
1. L’ anno sociale e l’ esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e termina il trentuno
dicembre di ciascun anno.
Art.21- Patrimonio
1. Il Patrimoni dell’ Associazione è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione.
b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.
c) Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
d) Premi e riconoscimenti conseguiti nell’ attività.
2. Le entrate dell’ Associazione sono costituite da:
a) Quote associative.
b) Eventuali elargizioni fatte da soci o terzi.
c) Contributi da enti o associazioni.
d) Entrate derivanti dall’ attività dell’ Associazione nel rispetto della natura in prevalenza
non commerciale della stessa.
3. Durante la vita dell’ Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Art.22- Clausola Compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra Associazione ad i soci medesimi saranno devolute all’
esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati dalle
parti ed il terzo con funzioni di Presidente; dagli arbitri così designati o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Trento.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarne all’ altra
con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di venti giorni dalla data dell’ evento
originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver
subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’ altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di
venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’
arbitro sarà nominato, per richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente
del Tribunale di Trento.
4. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi
considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 23 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea dei soci, convocata in seduta
straordinaria, con l’ approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi
dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell’ Assemblea generale straordinaria da parte
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’ Associazione deve essere presentata da almeno i
due terzi dei soci aventi diritto al voto.
2. L’ Assemblea all’ atto di scioglimento dell’ Associazione, delibererà, sentito l’ organismo di
controlli di cui all’ art. 3 comma 190 della legge n. 662, in merito alla destinazione dell’
eventuale residuo attivo del patrimonio dell’ Associazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa
disposizione di legge, ad Associazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS
operante in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, individuati dalla stessa Assemblea
straordinaria, per essere destinato a fini di pubblica utilità.
Art. 24 Disposizioni generali
1. Eventuali variazioni al presente Statuto sono deliberate a maggioranza dell’ Assemblea
generale dei soci con la presenza di almeno due terzi dei soci.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) , dal Codice Civile e dalle norme vigenti.
Arsio, Brez, Novella
10 gennaio 2021
Il Presidente
Filippo Zuech |